È vero che il riscaldamento elettrico o “per effetto Joule” è proibito in Italia?

FALSO!!! L’attuale ordinamento legislativo Italiano in materia di contenimento energetico non prevede alcun divieto di utilizzare un sistema di riscaldamento di tipo elettrico.

Ad oggi il Legislatore, in tema di obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili, indica solo di non considerare nel computo della quota minima di energia rinnovabile impiegata, l’eventuale energia elettrica utilizzata per l’alimentazione di dispositivi per la produzione del calore con effetto Joule, anche se prodotta da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico, eolico, cogenerazione, ecc.)

Nessuna legislazione energetica sui prodotti atti al riscaldamento elettrico ne vieta la costruzione e la commercializzazione ma, al contrario, la regolamenta.

Nessun testo legislativo sul contenimento energetico vieta l’utilizzo di apparecchi elettrici di riscaldamento inglobati nell’involucro edilizio.

Nessuna norma tecnica vieta l’utilizzo di sistemi di riscaldamento elettrici inglobati nell’involucro edilizio. Al contrario la norma CEI 64-8 parte 7 sugli impianti elettrici li regolamenta dal punto di vista della sicurezza realizzativa consentendo all’installatore il rilascio della dichiarazione di conformità.

Nessuna norma edilizia volta al rilascio dell’agibilità vieta l’utilizzo di tali sistemi.

Pertanto, su tutto il territorio nazionale, ai soli fini del calcolo energetico, se il Committente vuole realizzare il bagno con riscaldamento unicamente di tipo elettrico, il progettista dovrà verificare che la copertura da fonte rinnovabile della percentuale obbligatoria per legge (*) del consumo energetico complessivo dell’edificio, bagno compreso, avvenga senza considerare che il bagno benefici dell’uso delle fonti rinnovabili presenti (es. fotovoltaico, ecc.) per concorrere alla determinazione della percentuale obbligatoria (*) di energia da fonti rinnovabili.

(*) La legge (Italia - D.Lgs 28/2011 allegato 3) PREVEDEVA una quota di rinnovabile che doveva coprire il 50% del fabbisogno di ACS e il 50% della somma ACS+RISCALDAMENTO+RAFFRESCAMENTO (facile evincere come la seconda verifica solitamente renda superflua la prima ma, per completezza di comunicazione, questo era quanto previsto dalla legge.

Dal 13 giugno 2022, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, la quota di rinnovabile passa a 60% per gli edifici privati e 65% per quelli pubblici e ancora in vigore al data di scrittura della presente informativa

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